Una
delle azioni più antipatiche che ha visto capitolare molti cittadine attiene all’iscrizione
del fermo amministrativo sull’autovettura.
Tale misura va ad incidere sensibilmente nella sfera
personale del cittadino, ragion per cui, deve essere posta in essere seguendo
un iter ben preciso.
Tutto ciò, a volte, non è stato rispettato, atteso che
Equitalia prima ed Agenzia delle Entrate Riscossione poi, in diverse occasioni
provvedeva alla iscrizione del fermo amministrativo in assenza di notifica del
preavviso di fermo.
In questo articolo, parlerò di un caso seguito
personalmente in cui la ricorrente apprendeva della iscrizione di un fermo
amministrativo di 26.000,00 circa sulla propria autovettura solamente al
momento della vendita della predetta, ad altro soggetto.
Il primo motivo di doglianza riguardava, appunto, il non
aver mai ricevuto alcun preavviso di fermo amministrativo, atto prodromico
indispensabile alla successiva iscrizione di fermo.
Sul punto la Legge stabilisce all’art. 50 DPR 602/73 che le
Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica,
come Equitalia, “…Prima dell’avvio
effettivo della procedura di espropriazione forzata, devono procedere con la
notifica degli avvisi di intimazione, inviati per cartelle consegnate almeno un
anno prima e per le quali non sono state attivate altre procedure. L’avviso
d’intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o
rateizzare, oppure, per i casi previsti, chiedere la sospensione della
riscossione. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di
notifica ma può essere rinnovato…”.
È ormai pacifico in Dottrina e Giurisprudenza che l’avviso
debba essere inviato anche prima di un fermo amministrativo.
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19667/14 ha
rilevato la sostanziale equiparabilità della normativa relativa all’ipoteca a
quella del fermo amministrativo di beni mobili registrati dal momento che si
tratta in entrambi i casi di un atto o provvedimento che va ad incidere
negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo,
determinandone una lesione.
Sul punto anche la Cassazione Sezione VI con sentenza n.
4917/15 ha stabilito che “…sono nulli
tutti gli atti esecutivi di Equitalia non preceduti da un preavviso di 30
giorni, definitivamente sancendo, con efficacia retroattiva, la nullità e
l’improcedibilità di tutte le ipoteche, i fermi ed i pignoramenti di Equitalia
non anticipati da avviso al contribuente ed invito al contraddittorio...”
Equitalia, pertanto deve dimostrare di aver notificato
tutti gli atti propedeutici al preavviso di fermo amministrativo in originale,
altrimenti la pretesa tributaria e/o il detto fermo per vizio procedurale
risulteranno essere inficiati di invalidità.
Così come deve dimostrare che il provvedimento di formazione della
pretesa tributaria è assicurato mediante il rispetto di una sequenza ordinata
secondo una proposizione di determinati atti, con le relative notificazioni
distinti con diversa e specifica funzione a farle emergere e portarle nella
sfera di conoscenza del destinatario al fine di rispettare il diritto di difesa
costituzionalmente tutelato.
Ne consegue che l’omissione, alla predetta sequenza, della
notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta
la nullità dell’atto consequenziale.
È importante, quindi, verificare che l’agenzia di
riscossione nel cosiddetto preavviso di azione esecutiva abbia indicato tutti i
titoli, la notifica, il tributo e la data di avvenuta notifica delle singole
cartelle di pagamento in esso elencate con la relativa prova della notifica
producendo gli originali, con la conseguenza che, omettendo tali indicazioni e
dimostrazioni tutti gli atti successivi sono nulli.
Nel caso di specie, Equitalia ometteva di produrre tutto
ciò.
Mancavano, infatti, gli originali delle cartelle e delle
notifiche degli atti presupposti e mancava soprattutto, la notifica del
preavviso di fermo amministrativo.
Da ciò, conseguiva che il fermo amministrativo impugnato era
nullo.
La Commissione Regionale Tributaria di Bari, con sentenza
n. 2624/2019 affermava: “…come
puntualmente eccepito da parte appellante, l’Agenzia delle Entrate Riscossione
non ha fornito adeguata e rituale prova dell’avvenuta notifica del preavviso di
fermo sull’autovettura come prescritto dall’art. 50 DPR 602/73… Ne deriva che è
ragionevole inferirne che la contribuente abbia preso effettiva contezza
dell’iscrizione del fermo amministrativo sulla sua autovettura soltanto al
momento del perfezionamento della vendita ad altro soggetto. ...L’appello va
accolto…”
Avv. Giovanni Maria Piscopo