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NULLO IL FERMO AMMINISTRATRIVO SU AUTOVETTURA

17/10/2019

Una delle azioni più antipatiche che ha visto capitolare molti cittadine attiene all’iscrizione del fermo amministrativo sull’autovettura.

Tale misura va ad incidere sensibilmente nella sfera personale del cittadino, ragion per cui, deve essere posta in essere seguendo un iter ben preciso.

Tutto ciò, a volte, non è stato rispettato, atteso che Equitalia prima ed Agenzia delle Entrate Riscossione poi, in diverse occasioni provvedeva alla iscrizione del fermo amministrativo in assenza di notifica del preavviso di fermo.

In questo articolo, parlerò di un caso seguito personalmente in cui la ricorrente apprendeva della iscrizione di un fermo amministrativo di 26.000,00 circa sulla propria autovettura solamente al momento della vendita della predetta, ad altro soggetto.

Il primo motivo di doglianza riguardava, appunto, il non aver mai ricevuto alcun preavviso di fermo amministrativo, atto prodromico indispensabile alla successiva iscrizione di fermo.

Sul punto la Legge stabilisce all’art. 50 DPR 602/73 che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, come Equitalia, “…Prima dell’avvio effettivo della procedura di espropriazione forzata, devono procedere con la notifica degli avvisi di intimazione, inviati per cartelle consegnate almeno un anno prima e per le quali non sono state attivate altre procedure. L’avviso d’intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare, oppure, per i casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato…”.

È ormai pacifico in Dottrina e Giurisprudenza che l’avviso debba essere inviato anche prima di un fermo amministrativo.

La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19667/14 ha rilevato la sostanziale equiparabilità della normativa relativa all’ipoteca a quella del fermo amministrativo di beni mobili registrati dal momento che si tratta in entrambi i casi di un atto o provvedimento che va ad incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo, determinandone una lesione.

Sul punto anche la Cassazione Sezione VI con sentenza n. 4917/15 ha stabilito che “…sono nulli tutti gli atti esecutivi di Equitalia non preceduti da un preavviso di 30 giorni, definitivamente sancendo, con efficacia retroattiva, la nullità e l’improcedibilità di tutte le ipoteche, i fermi ed i pignoramenti di Equitalia non anticipati da avviso al contribuente ed invito al contraddittorio...”

Equitalia, pertanto deve dimostrare di aver notificato tutti gli atti propedeutici al preavviso di fermo amministrativo in originale, altrimenti la pretesa tributaria e/o il detto fermo per vizio procedurale risulteranno essere inficiati di invalidità.  Così come deve dimostrare che il provvedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurato mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una proposizione di determinati atti, con le relative notificazioni distinti con diversa e specifica funzione a farle emergere e portarle nella sfera di conoscenza del destinatario al fine di rispettare il diritto di difesa costituzionalmente tutelato.

Ne consegue che l’omissione, alla predetta sequenza, della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale.

È importante, quindi, verificare che l’agenzia di riscossione nel cosiddetto preavviso di azione esecutiva abbia indicato tutti i titoli, la notifica, il tributo e la data di avvenuta notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate con la relativa prova della notifica producendo gli originali, con la conseguenza che, omettendo tali indicazioni e dimostrazioni tutti gli atti successivi sono nulli.

Nel caso di specie, Equitalia ometteva di produrre tutto ciò.

Mancavano, infatti, gli originali delle cartelle e delle notifiche degli atti presupposti e mancava soprattutto, la notifica del preavviso di fermo amministrativo.

Da ciò, conseguiva che il fermo amministrativo impugnato era nullo.

La Commissione Regionale Tributaria di Bari, con sentenza n. 2624/2019 affermava: “…come puntualmente eccepito da parte appellante, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito adeguata e rituale prova dell’avvenuta notifica del preavviso di fermo sull’autovettura come prescritto dall’art. 50 DPR 602/73… Ne deriva che è ragionevole inferirne che la contribuente abbia preso effettiva contezza dell’iscrizione del fermo amministrativo sulla sua autovettura soltanto al momento del perfezionamento della vendita ad altro soggetto. ...L’appello va accolto…

Avv. Giovanni Maria Piscopo